In tema di distinzione tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali, la valutazione della natura sostanziale o formale della violazione non risponde ad un criterio normativo rigido e indeclinabile, ma postula un riscontro in concreto sull'offensività della condotta rispetto al bene giuridico, costituito dalla corretta quantificazione dell'imponibile o dell'imposta. Le violazioni sostanziali si traducono nella omessa ed infedele dichiarazione degli elementi rilevanti per la quantificazione dell'imponibile o dell'imposta, incidendo sulla determinazione della base imponibile e/o sul pagamento del tributo. Le violazioni formali non incidono sulla determinazione dello imponibile o dell'imposta e sono collegate ad un omesso, irregolare od incompleto adempimento del contribuente. Le violazioni meramente formali sono quelle che non arrecano alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. Violazioni cioè prive di ogni offensività dei beni giuridici tutelati e, come tali, esenti da punibilità. Il ritardo nella fatturazione, ove la condotta, pur oggettivamente lesiva per l'esercizio delle azioni di controllo, non abbia arrecato alcun pregiudizio, integra una violazione formale, e, in caso di pluralità di violazioni della medesima disposizione, è applicabile il cumulo giuridico.
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Violazioni sostanziali, formali e meramente formali (258 kB)
Violazioni sostanziali, formali e meramente formali - Fiscal Sentenze n. 120 - 2021
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