Nell’attuale contesto, molte imprese potrebbero trovarsi in una situazione di crisi. Il Legislatore pone rimedio a tale situazione, fornendo i seguenti strumenti per la gestione della crisi d’impresa:
- il "piano di risanamento attestato" (art. 67, co. 3, lett. d);
- l'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis);
- il concordato preventivo (artt. 160 e segg.).
Il debitore può inoltre ricorrere ad altre forme di ristrutturazione del debito diverse rispetto a quelle individuate dalla legge fallimentare.
In questi casi un utile punto di riferimento, per il debitore, ai fini della redazione del bilancio, può essere rappresentato dall’OIC n.6, dedicato, appunto, alla ristrutturazione del debito e all’informativa di bilancio.
Più nello specifico, questo principio contabile si rende applicabile in tutti i casi in cui sia posta in essere un’operazione che presenti le seguenti caratteristiche:
a) il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria;
b) il creditore, a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, effettua una concessione al debitore, la quale dà luogo ad una perdita.
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Accordi di ristrutturazione del debito (127 kB)
Accordi di ristrutturazione del debito - Fisco & Contabilità N. 13-2015
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