La modifica con il D.L. 139/2015 ai principi contabili ha posto l’accento, tra le altre cose, sulle modalità di rilevazione contabile degli strumenti derivati. In particolare, il nostro Codice civile, prevede che gli strumenti derivati vadano iscritti contabilmente in base al loro fair value, indicando le variazioni di questo in conto economico.
Infatti, se il fair value è positivo verrà iscritto nell’attivo di stato patrimoniale alle voci B.III.4 (immobilizzazioni) o alla voce C.III.5 (Circolante). Nel caso in cui il fair value sia negativo andrà iscritto alla voce B.3 (strumenti finanziari derivati passivi)
Le variazioni saranno riportate a conto economico.
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Strumenti finanziari derivati. Trattamento contabile (203 kB)
Strumenti finanziari derivati. Trattamento contabile - Fisco e Contabilità n. 46 - 2019
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