Con la profonda innovazione normativa che si è avuta nell’ambito della riforma della previdenza complementare, attraverso l’introduzione del D.Lgs n. 252 del 05/12/2005, riguardante la “disciplina delle forme pensionistiche complementari”, si è modificata anche la contabilizzazione delle poste in bilancio
relative all’accantonamento del TFR per i lavori dipendenti.
Secondo le disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007, infatti, le imprese con un numero di addetti superiore a 50 mantengono in azienda le quote TFR accantonate fino al 31 dicembre 2006, mentre a scelta del dipendente le quote accantonate a partire dal 1° gennaio 2007 devono essere destinate a forme di previdenza complementare, ovvero trasferite all’apposito Fondo di tesoreria istituito presso l’INPS.
Per le imprese invece con meno di 50 dipendenti, il lavoratore può scegliere la destinazione ad una forma di previdenza complementare.
Pertanto, per quelle imprese che contano più di 50 unità dovranno trasferire le quote maturate a partire dal 1° gennaio 2007 al Fondo di tesoreria Inps alimentando di mese in mese un conto accesso ai costi per accantonamenti TFR rilevati nel mese in corso ed un conto finanziario per l’uscita monetaria a favore dell’INPS relativa al versamento della quota di TFR maturata.
Per le imprese con invece meno di 50 unità basterà mantenere in bilancio un Fondo TFR che viene movimentato annualmente, per l’uscita di alcuni lavoratori e per la rilevazione degli accantonamenti effettuati nell’esercizio.
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TFR. Duplice registrazione contabile - Fisco & Contabilità N. 46-2014
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