24 maggio 2016

Accertamento e rivalsa Iva

Fiscal Approfondimento n. 20 - 2016

L’art. 60, comma 7 del D.P.R. n. 633/1972, come sostituito dall'art. 93, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, contempla una disposizione dettata in favore del contribuente che subisce un accertamento, comportante la debenza di somme a titolo di Iva dovuta, sanzioni e interessi; la norma in questione consente al soggetto passivo d’imposta, cui l’Amministrazione finanziaria abbia accertato una maggiore Iva dovuta, di esercitare la rivalsa sui propri cessionari o committenti, dopo aver versato l’imposta accertata con i relativi interessi e sanzioni.
La norma in questione è stata introdotta a seguito dell’apertura della procedura di infrazione n. 2011/4081 contro l’Italia da parte della Commissione europea, a salvaguardia dei principi di neutralità e proporzionalità dettati dalle direttive comunitarie relative all’imposta indiretta.
La norma in questione è stata oggetto di puntuali indicazioni di prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013, nonché della norma di comportamento n. 195 dell’aprile 2016 dell’Associazione italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AISC).
Nonostante la modifica dell’art. 60, comma 7 in argomento, permangono alcune “aree grigie” sul piano applicativo e giuridico, che saranno oggetto di analisi nel presente approfondimento.
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