I contribuenti possono dedurre dal reddito gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio, e di divorzio, con esclusione della quota di mantenimento dei figli, ex art.10, comma 1, lett.c), del T.U. n.917/86. Di converso, non sono deducibili gli assegni una tantum, corrisposti a titolo transattivo.
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Assegno divorzile (347 kB)
Assegno divorzile - Focus n. 24 - 2019
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