Sono considerate attività agricole le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
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Attività agricole connesse (97 kB)
Attività agricole connesse - Fiscal Adempimento N. 34-2011
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