Una delle modalità maggiormente care al contribuente per l’estinzione delle proprie obbligazioni tributarie è rappresentata dalla compensazione con crediti vantati nei confronti di taluno degli enti impositori, da eseguire mediante delega unificata – mod. F24, ossia la cd. compensazione orizzontale.
Il meccanismo si presta tuttavia ad un utilizzo illegittimo, quando non fraudolento, ragion per cui il legislatore è intervenuto nel tempo con misure atte, da un lato a monitorare il fenomeno delle compensazioni, dall’altro a colpire con sanzioni differenziate a seconda della tipologia di crediti utilizzati per le compensazioni stesse.
Sotto il profilo penale opera l’art. 10-quater del D.Lgs n. 74/2000 che interviene quando i crediti (non spettanti o inesistenti) utilizzati in compensazione nell’anno solare superano la soglia di 50.000 euro.
Con la Sentenza della Cassazione n. 40100 depositata il 9 settembre scorso, i Giudici della Quinta Sezione Penale affrontano un caso di concorso dei reati di bancarotta fraudolenta e indebita compensazione, per un omesso versamento dell’Iva per l’anno d’imposta 2009, attuato dall’imputato mediante compensazione di crediti non spettanti per ca. 62.000 euro.
Gli Ermellini rigettano la tesi di quest’ultimo, tendente a “scaricare” sul commercialista ogni responsabilità circa la predisposizione delle deleghe di pagamento con l’utilizzo in compensazione dei crediti non spettanti.
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