Le operazioni commercio elettronico cd. “diretto”, dal punto di vista dell’IVA, sono riconducibili alla categoria delle “prestazioni di servizi”, in quanto la compravendita – anche qualora abbia per oggetto un bene – viene eseguita in forma digitale e tramite una rete elettronica. Risulta, pertanto, essenziale individuare la natura “elettronica” del servizio anche ai fini della determinazione del luogo impositivo, che nei rapporti “B2C” è collegato al volume annuo di operazioni di commercio elettronico diretto e indiretto effettuate, in ambito intracomunitario, nei confronti di privati consumatori.
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E-commerce diretto (275 kB)
E-commerce diretto - Focus n. 40 - 2022
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