Il D.Lgs. n. 156 del 25 settembre 2015 ha apportato significative modifiche ad alcune disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 546/92, concernente la disciplina del processo tributario, intervenendo, fra l’altro, sull’esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente.
Come rilevato da autorevole dottrina “quando un giudice si pronuncia su una questione controversa appare logico che il rapporto di cui si discute sia provvisoriamente disciplinato dalla decisione giudiziaria, ancorché essa non sia ancora definitiva, non sia ancora passata in giudicato. Si è quindi affermato nel nostro ordinamento il principio secondo cui le sentenze anche di primo grado sono di regola immediatamente esecutive; esso è ormai pacificamente applicato nel diritto processuale civile (art. 282 c.p.c.) e nel diritto processuale amministrativo, e costituisce una manifestazione di fiducia e di rispetto dello Stato nei confronti dei suoi giudici.
Invece, secondo una prassi assai risalente, le sentenze dei giudici tributari favorevoli al contribuente vengono eseguite solo dopo il loro passaggio in giudicato; quasi che la giurisdizione tributaria sia una giurisdizione minore, meno attendibile di altre”.
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Esecuzione sentenze (164 kB)
Esecuzione sentenze - Fiscal Approfondimento n. 16 - 2017
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