Com’è noto, in tema di sanzioni amministrative tributarie riferibili alla posizione fiscale di una società di capitali, opera l’art. 7 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, che ne riferisce la responsabilità esclusiva in capo alla medesima società.
Sovente gli uffici dell’Amministrazione finanziaria tendono a sconoscere l’applicabilità di tale norma, nei casi in cui la società risulti coinvolta in una frode fiscale.
Per superare lo schermo giuridico rappresentato dalla società, l’Agenzia delle Entrate si richiama al contenuto della Sentenza n. 19716/2013 della Cassazione – V Sez. Civ., depositata il 28/08/2013, che tratta un caso peculiare, dandone una lettura in chiave estensiva, spesso censurata dai Giudici di merito.
E’ il caso della Sentenza n. 492/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 6 febbraio 20181, come anche di quella più recente n. 3339/2018/4 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, depositata il 18 luglio 2018 che, tuttavia, offre ulteriori spunti di interesse.
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Frode fiscale. Responsabilità (362 kB)
Frode fiscale. Responsabilità - Fiscal Approfondimento n. 51 - 2018
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