22 gennaio 2013

Il nuovo Redditometro

Fiscal Approfondimento N. 3-2013

In sintesi, il nuovo studio di settore per la famiglia con tutta probabilità sarà eliminato o per lo meno rivisto. La politica lo “boccia”. In periodi di instabilità, a crescita zero, il Fisco taglia ogni tipo di attività con il più del 50%, contribuendo ad aumentare la recessione quando, al contrario, dovrebbe abbassare la sua sete di accertamento, che deprime fortemente l'economia rendendola recessiva, anzi, eliminando dal mercato le piccole e medie imprese che non riescono a produrre a prezzi competitivi. A tutto questo si propina la scarsa difesa del contribuente, la illegittimità del metodo che si basa sull'utilizzo dei dati ricavabili dalla spesa media
indicata dall'ISTAT per la valorizzazione e la determinazione del contenuto induttivo degli elementi indicativa della capacità contributiva, che non ammette la prova contraria, e l’insufficienza dell'obbligatorietà del contraddittorio, che costituisce una via di fuga pro-fisco per salvare l'apparenza difensiva del contribuente. È una lavata di facciata perché il Fisco supererà anche il legislatore facendo forza sul suo illimitato potere discrezionale. Con il D.M. del 24 dicembre 2012 l'Economia ha individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale determinerà sinteticamente il reddito complessivo delle persone fisiche, nessuno escluso. Se il Fisco è così scientifico nel richiedere la prova documentale delle spese, dovrebbe accettare che vicino alla dichiarazione dei redditi si possano allegare, per detrarre, tutte le spese sostenute dal contribuente. Solo in tal caso la difesa del contribuente sarebbe costituzionalmente garantita ed anche la capacità contributiva sarebbe perequata. Il vizio del Fisco è la retroattività, che rende ancora più precaria la difesa del contribuente, che potrebbe non avere più la documentazione richiesta trattandosi di quattro anni addietro, a meno che non si tratti di pubblici registri le cui spese, presenti nella lista A, sono minime rispetto alle altre che sono effimere. L'Agenzia delle Entrate dovrebbe chiedersi se l'utilizzo retroattivo valga anche per le tabelle ISTAT che vigevano nel 2009, che erano relative agli anni 2007/2008. Tuttavia, difficilmente l'Agenzia delle Entrate farà un passo indietro, perché questo significherebbe ammettere di rivedere il contenzioso e le fasi di adesioni precedenti.
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