Con la Risoluzione 17/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che rientrano nel novero degli atti relativi a finanziamenti a medio e lungo termine - atti che possono essere assoggettati all’imposta sostitutiva e agevolativa - non solo le cessioni del credito relative a detti finanziamenti, ma anche quelli che da essi derivano. Questa statuizione è conseguente al D. L. n. 91/2014 con cui era stato modificato l’ambito applicativo del regime speciale. Di recente la stessa amministrazione è altresì intervenuta con i Provvedimenti nn. 78600/2017 e 270335/2017 e la Risoluzione n. 49/2017 per rendere operativo quanto previsto dal D. L. n. 193/2016 che ha modificato detto regime sussumendolo nell’autoliquidazione. Si richiamano inoltre le Sentenze della Corte di cassazione n. 7651 e 9506/2018 in merito al requisito della durata del finanziamento quale condizione per accedere all’imposta agevolata in relazione alle clausole di recesso. In ultimo si menziona il D. L. n. 145/2013 che ha reso opzionale l’applicazione del regime in parola. Tutti questi interventi rappresentano lo spunto per riprendere nella sua complessità l’imposizione indiretta degli atti di finanziamento, tanto per il regime speciale, quanto per il regime ordinario.
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Imposizione indiretta finanziamenti (525 kB)
imposizione indiretta finanziamenti - Fiscal Approfondimento n. 45 - 2018
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