Entro il 31 ottobre 2011, con regolamento di delegificazione è (o meglio avrebbe dovuto essere) disciplinata la revisione dell’imposta di scopo di cui all’articolo 1, comma 145, della legge 296/2006, in modo da prevedere l’individuazione di ulteriori opere pubbliche rispetto a quelle previste con l’aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell’imposta, attualmente prevista in cinque anni. Il gettito dell’imposta può finanziare l’intero ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare. Rimane l’obbligo di restituire le somme nel caso di mancato inizio dell’opera entro i due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.
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Imposta di scopo - Fiscal Approfondimento N. 51-2011
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