Con l’ordinanza n.23093 del 22 ottobre 2020, la Corte di Cassazione, in materia di indagini finanziarie, ha affermato che in sede di accertamento induttivo, l’Ufficio deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano state indicate e dimostrate dal contribuente, ovvero di quelle comunque emerse dagli accertamenti compiuti. Resta fermo che le operazioni di prelievo effettuate dal contribuente dai conti correnti a lui riconducibili non possono automaticamente includersi fra dette componenti negative, in quanto le operazioni sui conti medesimi, sia attive che passive, vanno considerate ricavi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973, gravando sul contribuente l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili, a meno che non risulti dallo stesso atto impositivo, o comunque da elementi a disposizione del giudice, che dette operazioni di prelievo sono state effettivamente destinate al sostenimento di costi dell'attività d'impresa.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Indagini finanziarie. Costi (265 kB)
Indagini finanziarie. Costi - Focus n. 133 - 2020
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata