29 febbraio 2016

Interessi mutuo. Detrazione

Fiscal Adempimento n. 8 - 2016

La detrazione IRPEF del 19% riconosciuta per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale spetta a condizione che vi sia coincidenza tra acquirente l’immobile e intestatario del mutuo (con alcune eccezioni) e che l’immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale entro un certo periodo di tempo (che varia a seconda del momento in cui è stato stipulato il mutuo). La detrazione spetta su un limite massimo di 4.000 euro (inclusi gli oneri accessori e le quote di rivalutazione). Il limite deve intendersi riferito nel “complessivo” (se il mutuo è cointestato con il coniuge e questi non è a carico, il limite è da intendersi di 2.000 per ciascuno dei coniugi). In caso di estinzione e riaccensione di un nuovo mutuo, in caso di rinegoziazione o nel caso in cui il costo di acquisto dell’immobile sia inferiore al capitale del mutuo stipulato, occorre procedere alla c.d. riparametrazione al fine di individuare la percentuale di interessi su cui determinare la detrazione spettante. Situazioni particolari possono verificarsi in caso di mutuo stipulato per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale e che al momento dell’acquisto risulta in ristrutturazione oppure risulta locato o altresì può essere acquistato all’asta. Altri due casi particolari che meritano di essere approfonditi sono quello dell’accollo del mutuo e quello in cui il contribuente è sovvenzionato con contributi pubblici per il pagamento degli interessi relativi al mutuo stipulato.
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