15 luglio 2024

Rinegoziazione del mutuo nel Modello Redditi PF 2024

Autore: Elena Traini
A causa del continuo aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, anche i mutui a tasso variabile diventano sempre più cari e, al fine di tamponare i possibili effetti negativi sugli intestatari con maggiori difficoltà economiche, è prevista la rinegoziazione del mutuo, che consiste in una modifica delle condizioni del contratto di mutuo originale tra il cliente e l’istituto finanziario che ha erogato il finanziamento.

Nella dichiarazione dei redditi è possibile inserire gli interessi passivi relativi al mutuo acceso per l’acquisto dell’abitazione principale, anche in caso di rinegoziazione.

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo, è importante tenere conto del fatto che il diritto a detrarre interessi vale nei limiti riferiti alla quota residua di capitale.

In sede di compilazione del modello dichiarativo, per i mutui occorre usare il rigo RP7 del Modello Rediti PF 2024, indicando gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti dalle clausole di indicizzazione versati per mutui ipotecari relativi all’acquisto dell’abitazione principale.

Più nel dettaglio, al rigo PR7 vanno indicati:
  • nella colonna 1 gli importi corrisposti nel 2023 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31/12/2021;
  • nella colonna 2 gli importi pagati nel 2023 e dovuti per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e l’importo degli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi, per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione del mutuo.
Come precisato anche nelle istruzioni di compilazione del modello Redditi PF 2024, in caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l’acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d’interesse, mentre le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati.

Occorre prestare attenzione al fatto che il diritto alla detrazione degli interessi spetta nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera).

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

In ogni caso, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Ad esempio, i coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno. Nel caso in cui, invece, il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
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