L'interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se assistita da congrua motivazione. Ai sensi dell'art. 1362, cod. civ., nell'interpretazione del contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole, laddove, per determinare tale comune intenzione, si deve valutare il comportamento complessivo delle stesse parti, anche posteriore alla conclusione del contratto. In tal senso, mentre nell'ipotesi di regolare adempimento del contratto preliminare, la caparra è imputata sul prezzo dei beni oggetto dei definitivi, assoggettabili ad Iva, andando ad incidere sulla relativa base imponibile, l'inadempimento ne propizia invece il trattenimento, che serve a risarcire il promittente venditore. Il versamento dell'acconto del prezzo finale, al momento della stipula del contratto preliminare, costituisce dunque, in termini generali, un autonomo fatto generatore del pagamento dell'Iva.
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Interpretazione preliminare ai fini Iva (312 kB)
Interpretazione preliminare ai fini Iva - Focus n. 51 - 2020
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