26 marzo 2012

Istanza rimborso compensazione infrannuale

Fiscal Adempimento N. 13-2012

I titolari di partita Iva a credito, che rispettano determinati requisiti, possono chiedere il rimborso infrannuale o procedere anche alla compensazione nel modello F24 del credito Iva maturato del primo, secondo e terzo trimestre mediante la presentazione del modello IVA TR. Le istanze di rimborso o di utilizzo in compensazione vanno presentate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre (articolo 8, Dpr 542/1999). La scadenza del primo appuntamento per il nuovo modello, dunque, è il 30 aprile 2012 (per le richieste relative al primo trimestre del 2012). Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello utilizzabile dal 2012, e tra le principali novità si segnala l’ampliamento dei presupposti che consentono il rimborso/compensazione anche a talune operazioni non soggette a IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 effettuate nei confronti di soggetti UE/extraUE per un importo superiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni e la riduzione a € 5.000 del limite relativo al credito IVA che richiede la preventiva presentazione dell’istanza per poter utilizzare lo stesso in compensazione c.d. “orizzontale” nel mod. F24.
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Istanza rimborso compensazione infrannuale - Fiscal Adempimento N. 13-2012
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