L’art. 6, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, dispone che: “la differenza tra l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l’ammontare delle somme già versate mensilmente [....] è versata entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data”.
In base a tale disposto normativo entro il prossimo 18 marzo i soggetti tenuti alla presentazione del mod. Iva 2013 devono effettuare il versamento del relativo saldo. Coloro che presentano la dichiarazione Iva in forma unificata possono differire detto versamento fino al termine di pagamento delle imposte risultanti dal mod. Unico applicando la prevista maggiorazione.
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IVA. Il saldo entro il 18.03 (167 kB)
IVA. Il saldo entro il 18.03 - Fiscal Adempimento N. 9-2013
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