L’attività di “bed and breakfast”, caratterizzata dalla carenza di professionalità e dall’assenza di sfruttamento dell’immobile a scopi commerciali, può essere esercitata in forma occasionale e non esclusiva o in forma abituale ed esclusiva. Nel primo caso, non comporta l’apertura di una posizione IVA in capo al gestore, mentre nel secondo caso, presuppone una regolare tenuta della contabilità e la produzione di un reddito d’impresa, a tutti gli effetti.
Infatti, come chiarito anche dall’Amministrazione Finanziaria con la R.M. 14.12.98, n. 180/E e 13.10.2000, n. 155/E, l’esercizio in forma occasionale dell’attività di fornitura di alloggio e prima colazione, c.d. “Bed & Breakfast”, esercitata in conformità della specifica normativa regionale in materia di turismo, è considerata esclusa dal campo di applicazione dell’IVA e il relativo reddito rientra tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i), TUIR.
D’altro canto, se l’attività viene svolta con carattere di stabilità e specifica organizzazione di mezzi, l’esercizio della stessa assume carattere di professionalità, e quindi entra nel regime di imponibilità IVA, con obbligo di emissione di documenti fiscali (ricevute fiscali), tenuta dei registri obbligatori, iscrizione al Registro delle Imprese, posizione previdenziale INPS (cfr. Risoluzione n. 155/E/2000) e produzione di reddito d’impresa, da dichiarare nei quadri RG/RF di Unico.
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La gestione di un B&B (203 kB)
La gestione di un B&B - Fiscal Approfondimento N. 45-2014
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