Tra i poteri e facoltà riconosciuti all’Amministrazione finanziaria per l’esecuzione delle proprie verifiche, nonché a sostegno dei propri accertamenti, rilevano in modo particolare, per il grado di invasività che le caratterizzano, nonché per l’efficacia dei risultati ottenibili dal Fisco, le indagini finanziarie, disciplinate dagli artt. 32 del DPR n. 600/1973 e 51 del DPR n. 633/1972. La peculiarità di tale strumento investigativo risiede nel fatto che è data possibilità all’Amministrazione finanziaria (ossia al personale dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e della Guardia di Finanza) di far ricorso all’istituto della “presunzione” che determina, quale conseguenza giuridica, l’inversione dell’onere della prova; in altri termini, nell’ambito di un’indagine finanziaria sarà il contribuente a dover fornire idonea giustificazione degli addebitamenti ed accreditamenti rilevati dal Fisco, onde scongiurare il pericolo di vedersi tramutare le operazioni finanziarie oggetto dell’indagine in maggiori redditi o in maggiori operazioni imponibili ai fini dell’Iva. La materia de qua è stata oggetto di una sostanziale modifica con il decreto fiscale 2016 (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225), che ha ridotto l’ambito operativo delle presunzioni relative agli addebitamenti, nei termini che saranno descritti nel presente approfondimento.
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Le nuove presunzioni bancarie (237 kB)
Le nuove presunzioni bancarie - Fiscal Approfondimento n. 3 - 2017
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