Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011 sono state dettate le modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Viene confermata la disciplina che regola tale regime dettata dalla Finanziaria 2008, ma ci sono alcune importanti novità quali:
- dal 2012 compensi e ricavi non dovranno più essere assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, previa consegna a questi ultimi di un'apposita dichiarazione per provare il regime adottato;
- se in possesso dei requisiti, può entrare tra i nuovi minimi dal 2012 anche chi ha intrapreso l'attività dal 2008, adottando un regime Iva ordinario (contabilità semplificata o ordinaria) o quello delle nuove iniziative;
- il vincolo per cui l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente, non opera quando il contribuente prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
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Le regole dei nuovi Minimi (121 kB)
Le regole dei nuovi Minimi - Fiscal Adempimento N. 1-2012
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