La comunicazione del rinnovo dell'opzione per il consolidato, in base alla disciplina previgente al DL n. 193/16, doveva avvenire entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio a cui si riferisce il rinnovo dell'opzione. Il rispetto dei termini per l’opzione costituiva requisito necessario per la produzione degli effetti tipici del consolidato. E, in caso di contenzioso, non si può attribuire alcun rilievo alla circostanza che l'art. 7-quater del D.L. 22/10/2016 n.193 ha eliminato l'obbligo di chiedere il rinnovo dell'opzione, dato che le modifiche si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
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Mancata opzione consolidato, effetti (144 kB)
Mancata opzione consolidato, effetti - Fiscal Approfondimento n. 16 - 2018
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