In generale il diritto alla provvigione del mediatore sorge nel momento in cui, per effetto della sua opera, le parti si accordano per eseguire il contratto. I punti basilari di questa regola sono due:
- che vi sia un intervento del mediatore;
- che si sia concluso un affare per effetto di quell'intervento.
Si tratta allora di capire cosa s'intende sia per "conclusione di un affare", sia per "intervento del mediatore". Poi, quale sia il rapporto che deve intercorrere tra intervento e conclusione dell'affare; se cioè l'intervento deve essere presente fino al termine di ogni effetto economico dell'affare (le parti effettivamente si scambiano il bene ed il corrispettivo relativo) o se possa essere maggiormente limitato e allora fino a che punto possa esserlo.
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Mediatore e provvigione (393 kB)
Mediatore e provvigione - Fiscal Approfondimento n. 5-2016
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