Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008 per gli esercizi solari), ai fini della determinazione della base imponibile Irap, per le società di capitali ed enti commerciali, assumono rilevanza, come disposto dall'art. 5, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, i valori di bilancio dei componenti positivi e negativi, mentre per le ditte individuali e società di persone vanno considerati, come previsto dall'art. 5- bis, D.Lgs. 446/1997, i valori fiscali dei componenti positivi e negativi.
Le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria che intendono esercitare, per il triennio 2013 – 2015 l’opzione per la determinazione dell’Irap con le regole previste per i soggetti Ires, ossia in base ai valori di bilancio, devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione entro il prossimo 1.03.2013. Qualora l’opzione non venga esercitata, la base imponibile Irap verrà determinata in base alle regole previste per il reddito d'impresa.
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Opzione Irap al 01.03 (229 kB)
Opzione Irap al 01.03 - Fiscal Adempimento N. 6-2013
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