Per le ritenute Irpef, il responsabile unico nei confronti del Fisco è il sostituto d’imposta che opera la ritenuta. La Cassazione, sezioni unite, con la sentenza 10378, depositata il 12 aprile 2019, ha così risolto - si spera definitivamente - l’annoso problema sulla esistenza o meno della solidarietà tra sostituto d’imposta e sostituito, con sentenze della Cassazione spesso contrastanti. Una volta sì, una volta no, alla faccia della certezza del diritto. Per la Cassazione, a sezioni unite, il “percipiente – sostituito” che subisce la ritenuta, cioè il dipendente, professionista o altro soggetto, ha diritto allo scomputo delle somme trattenute, anche se il sostituto d’imposta, datore di lavoro o committente che sia, non ha eseguito il versamento. Il “percipiente – sostituito” non è in alcun modo responsabile in solido con il sostituto a subire gli effetti della riscossione di cui all’articolo 35, del decreto sulla riscossione, Dpr 602/1973. Ecco i fatti.
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Percepiente-sostituto. Diritto allo scomputo (245 kB)
Percepiente-sostituto. Diritto allo scomputo - Fiscal Approfondimento n. 21- 2019
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