9 ottobre 2012

Postergazione finanziamento soci

Fiscal Approfondimento N. 39-2012

Le difficoltà di accesso al mercato dei capitali e l’incapacità delle imprese di “autofinanziarsi”, causa la grave crisi economica che imperversa sul sistema – Italia, rende i finanziamenti da parte dei soci uno strumento ampiamente utilizzato dalle società di capitali per far affluire in una società nuove risorse finanziarie, senza
ricorrere a un formale aumento del capitale sociale. Le finalità economiche di tali operazioni possono essere molteplici come, ad esempio, ridurre i tempi di
reperimento delle risorse finanziarie necessarie all’implementazione di piani di investimento, far fronte ad esigenze di cassa o garantire una remunerazione che non sia legata alla realizzazione di utili, bensì sia rappresentata da un tasso di interesse (ciò potrebbe risultare conveniente soprattutto in periodi recessivi), ecc.
Nello specifico, il socio può concedere alla società un vero e proprio prestito, comportandosi come un qualsiasi altro soggetto terzo.
In questo caso, non si parla di capitale di rischio, ma, a tutti gli effetti, di un credito del socio nei confronti della società, che dovrà essere restituito alla scadenza prevista, e che, se non diversamente stabilito, sarà produttivo di interessi, come un qualunque contratto di mutuo.
Tuttavia, lo strumento in analisi, avrebbe potuto incentivare i soci a effettuare dei finanziamenti in luogo di aumenti di capitale, sottraendosi così al rischio d’impresa.
Il legislatore, per evitare manovre elusive, ovvero evitare che i soci possano sottrarsi al rischio d’impresa apportando capitali alla società sottoforma di finanziamenti anche quando sarebbe necessario un aumento del capitale sociale, ha sancito il seguente principio: il rimborso dei finanziamenti eseguiti, in qualsiasi forma, dai soci può avvenire solo quando sono stati soddisfatti gli altri creditori (art. 2467 c.c.).
La citata previsione normativa è definita la postergazione del finanziamento soci. Nel presente intervento, analizzeremo l’istituto della postergazione del finanziamento soci, sancito dall’articolo 2467 del c.c., individuando l’ambito di applicazione e le modalità operative per la sua applicazione pratica. In via preliminare, procederemo a una qualificazione giuridica dell’operazione di finanziamento da parte del socio, con particolare attenzione agli ultimi giurisprudenziali sul tema.
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