La sentenza emessa in un giudizio, senza che sia soddisfatto il presupposto processuale della mediazione-reclamo tributaria, presenta un vizio di improcedibilità insanabile e va annullata con rinvio al giudice di I grado, che dovrà onerare il ricorrente alla notifica del ricorso-mediazione-reclamo, assegnando un termine perentorio a pena di estinzione del giudizio.
Sentenza CTR di Palermo Sez. staccata di Siracusa n. 4554/04/19 depositata il 16.07.2019
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Presupposto processuale mediazione-reclamo (248 kB)
Presupposto processuale mediazione-reclamo - Focus n. 8 - 2019
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