Non costituisce violazione del principio del ne bis in idem la contemporanea contestazione nei confronti della stessa persona dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e quello fiscale di occultamento e distruzione dei documenti contabili di cui all’art. 10 del DLgs 74/2000, in quanto sono differenti l’evento, il fine, la condotta ed il bene giuridico violato è diverso. A chiarirlo è la Corte di Cassazione – sezione penale - nella sentenza n. 22486 depositata il 24 luglio 2020.
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Principio del ne bis in idem (293 kB)
Principio del ne bis in idem - Focus n. 118 - 2020
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