Gli amministratori di società sono remunerati tramite l’attribuzione di un compenso connesso con l’attività espletata a favore della società. La misura del compenso è generalmente fissata dall’assemblea dei soci in una specifica delibera. Come previsto dall’art. 50, co. 1, TUIR, le somme ed i valori, in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente. Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente l’art. 51, co. 1, TUIR prevede l’applicazione del principio di cassa c.d. “allargata”, in base al quale: “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.”
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Principio di cassa allargato (144 kB)
Principio di cassa allargato - Fiscal Adempimento N. 51-2013
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