Pur essendo vero che nel genere degli atti di "costituzione di vincoli di destinazione" rientra anche la specie del trust, tale inclusione non è sufficiente a giustificare, ex se, l'imposizione del trust in quanto tale. La sola apposizione del vincolo non comporta, di per sé, incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza, con conseguente assenza di forza economica e capacità contributiva ex art. 53 Cost.. Tale incremento si realizzerà quando e soltanto se il trust abbia poi compimento, in capo al beneficiario finale. Bisogna quindi escludere che l'atto istitutivo del trust e quelli di dotazione/provvista del medesimo siano assoggettabili all'imposta sulle donazioni. E, sempre che, dall’esame del caso specifico, non risulti, in concreto, l’avvenuto effetto traslativo, nemmeno risulta applicabile l'imposta proporzionale di registro e quella ipotecaria e catastale.
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Profili fiscali trust. Effetto traslativo (425 kB)
Profili fiscali trust. Effetto traslativo - Fiscal Approfondimento n. 51 - 2019
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