2 febbraio 2016

Proventi e oneri da attività illecite 2^parte

Fiscal approfondimento n. 04-2016

Mentre la disciplina concernente la tassazione dei proventi illeciti è stata introdotta nel nostro
ordinamento tributario oramai da più di 20 anni, il trattamento fiscale dei costi connessi all’effettuazione
di operazioni qualificabili come reato è stato disciplinato per la prima volta dalla legge finanziaria 2003,
ossia dall’art. 2, comma 8 della Legge n. 289/2002, che ha inserito il comma 4-bis all’art 14 della Legge
n. 537/1993 (legge finanziaria 1994).
La disposizione da ultimo citata, sin dalla sua introduzione, è stata oggetto di numerose critiche da parte
della dottrina e origine di non pochi problemi anche in fase applicativa, tanto che il legislatore ha ritenuto
di intervenire nuovamente con una revisione complessiva dell’istituto, di notevole portata, che ha ridotto
in modo sensibile il campo applicativo della disciplina in questione (a norma dell’art. 8, comma 1 del D.L.
n. 16/2012, convertito dalla Legge n. 44/2012).
La legge di stabilità 2016 (cfr. art. 1, comma 141 della Legge 28/12/2015, n. 208) è intervenuta sul
comma 4 dell’art. 14 in argomento, con una disposizione che rileva solo ai fini degli elementi positivi di
reddito derivanti dalla commissione di illeciti penali, civili o amministratici; di contro, non interviene sul
piano dei costi connessi a fatti di reato, per cui il loro trattamento fiscale rimane immutato,
continuandosi ad applicare la disciplina revisionata dal citato D.L. n. 16/2012, peraltro anche per il
periodo precedente l’entrata in vigore dello stesso decreto legge, in virtù del principio normativo del favor
rei.
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