Il ravvedimento operoso eseguito in forma "frazionata" (cd. ravvedimento parziale) è da tempo oggetto di discussione. Da sempre l’Amministrazione Finanziaria ha preso una posizione rigida su tale argomento affermando che è preclusa la possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute a titolo di ravvedimento
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale è stata commessa la violazione. Il tema è stato trattato anche dalla Corte di Cassazione la quale con la sentenza n. 12661 del 9.06.2011 ha precisato che il versamento integrale della sanzione e la regolarizzazione dell’obbligo tributario
(comprensivo degli interessi di mora) rappresentano condizioni di efficacia dell’estinzione della sanzione. Da ultimo la Ctr della Lombardia con la sentenza n. 59/13/12, del 20 maggio 2012 ha preso le parti del contribuente sostenendo che il ravvedimento operoso breve è valido e il contribuente può godere delle
sanzioni in misura ridotta se queste vengono pagate interamente prima dei trenta giorni, mentre il versamento dell’imposta avviene per una parte prima dei 30 giorni e per il saldo dopo tale termine.
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Ravvedimento operoso in ritardo (102 kB)
Ravvedimento operoso in ritardo - Fiscal Adempimento N. 35-2012
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