22 agosto 2011

Versamenti oltre il 5 agosto

Fiscal Adempimento N. 37-2011

In relazione ai versamenti tardivi di tributi (saldi, acconti, versamenti periodici, ecc.) è prevista l'irrogazione di una sanzione del 30% sugli importi versati in ritardo. Per effetto del ravvedimento operoso, tale sanzione è ridotta a un decimo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla commissione della violazione, con la conseguenza che la sanzione diventa pari al 3% (1/10 del 30%). Al riguardo, il DL 98/2011 ha introdotto una disciplina agevolativa per i versamenti che avvengono con un ritardo non superiore a 15 giorni, prevedendo che la sanzione, già ridotta ad un decimo per effetto del ravvedimento operoso, sia ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Così facendo, le sanzioni previste per i versamenti tardivi di tributi vengono ridotte e graduate in relazione al ritardo con il quale viene effettuato il versamento. Dato che per la scadenza del 5 agosto non valeva la “proroga di ferragosto” per i versamenti effettuati oltre tale data bisogna tenere conto del nuovo calcolo della sanzione ridotta.
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