31 marzo 2016

730. Dividendi di fonte estera

Speciale dichiarazioni n. 18-2016

Nella presentazione del Modello 730 2016, riferito al periodo d’imposta 2015, particolare attenzione va posta all’indicazione dei redditi di fonte estera. Va infatti ricordato che il contribuente considerato fiscalmente residente in Italia nel periodo d’imposta 2015, deve dichiarare in Italia i redditi ovunque prodotti. Dunque, andranno dichiarati in Italia anche i redditi di fonte estera da parte del contribuente fiscalmente residente in Italia. Diversamente, il contribuente non fiscalmente residente in Italia è tassato in Italia solo sui redditi prodotti nel nostro paese.
In base a quanto detto, bisognerà attentamente valutare (e documentare) eventuali redditi di fonte estera prodotti all’estero da contribuenti fiscalmente residenti in Italia. Nel presente intervento, analizzeremo la percezione, nel periodo d’imposta 2015, di dividendi di fonte estera.
Qualora i suddetti redditi siano stato tassati sia in Italia (stato di residenza) che nello Stato in cui sono stati prodotti, la doppia imposizione viene eliminata/ridotta attraverso la concessione di un credito per le imposte estere nello Stato di residenza.
Da tener presente inoltre che i contribuenti che detengono investimenti esteri, anche se presentano il Modello 730, sono tenuti sia all’assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale che all’assolvimento delle patrimoniali estere.
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