29 aprile 2011

730 Righi E22 ed E 23

Speciale Dichiarazioni N. 38-2011

Gli oneri deducibili vanno a diminuire l’imponibile prima di assoggettarlo all’imposta, nel Modello 730/2011 tali oneri vanno indicati nella sezione II del Quadro E. In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed, eventualmente, anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione. In particolare vanno indicate le spese per le quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo, e le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati. Nel rigo E 22 del quadro E, si devono indicare i contributi previdenziali e assistenziali che sono stati versati nell’anno 2010. Nel Rigo E 23 invece, andranno indicati gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge nel corso del 2010. Si ricorda che l’assegno periodico di mantenimento del coniuge dovuto a seguito di cessazione del matrimonio, si configura come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per chi lo riceve, mentre è un onere deducibile per chi lo eroga.
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730 Righi E22 ed E 23 - Speciale Dichiarazioni N. 38-2011
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