Ai fini Ires la disciplina del riporto delle perdite è contenuta nell’art. 84 del Tuir, il quale dispone che la perdita fiscale di un esercizio (diverso dai primi 3) sia compensabile, negli esercizi successivi:
- entro il limite dell’80% del reddito imponibile negli anni successivi (e, quindi, non più in misura integrale);
- senza limiti di tempo.
Le perdite dei primi 3 anni di esercizio, invece, possono essere riportate in misura piena.
Gli art. 83 e 84 del Tuir pongono tuttavia alcune limitazioni all’utilizzo della perdita, in presenza soprattutto di proventi esenti o di meccanismi elusivi volti al c.d. “commercio di bare fiscali”.
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Disciplina riporto perdite Ires (236 kB)
Disciplina riporto perdite Ires - Speciale Dochiarazioni N. 12-2014
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