L’Imu, ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili. Nel caso in cui, invece, ci si trovi in presenza di una locazione, il reddito dell’immobile sarà assoggettato sia ad Imu che ad Irpef. Nel periodo di imposta 2013 diventa complessa la situazione, date le continue variazioni della norma. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da Iap, iscritti nella previdenza agricola, ad esempio, non hanno scontato l’Imu; per tali immobili, infatti:
- la prima rata Imu 2013, già sospesa dal D.L. n. 54/2013, è stata abolita con D.L. n. 102/2013;
- la seconda rata Imu 2013 è stata soppressa con D.L. n. 133/2013.
Di conseguenza, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap, nel 2013, sono soggetti ad Irpef e relative addizionali sia sul reddito dominicale che sul reddito agrario.
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