Per le società di capitali e per le società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria la gestione degli immobili patrimonio, ovvero degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell'impresa, comporta una triplice variazione in UNICO:
→ una duplice variazione in aumento:
- per annullare la deducibilità dei costi afferenti l’immobile patrimonio ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 917/1986 (RF11);
- per imputare il reddito relativo a tali immobili (RF10) distinguendo tra:
a) immobili non locati: reddito medio ordinario, mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo (art. 37 D.P.R. 917/1986 e art. 3, co. 48, L. 662/1996);
b) immobili locati: reddito medio ordinario o se maggiore il canone di locazione ridotto delle spese documentate di manutenzione ordinaria sostenute dal locatore fino ad un massimo del 15% del canone di locazione;
→ una variazione in diminuzione dell’eventuale canone di locazione presente nel C/E (RF39).
Per società di persone e imprese individuali in contabilità semplificata è necessario operare esclusivamente una variazione in aumento per imputare il reddito relativo a tali immobili (RG10, col. 6).
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Immobili patrimonio (115 kB)
Immobili patrimonio - Speciale Dichiarazioni N. 62-2014
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