La Cassazione, con ordinanza n. 15803 del 19 luglio 2011, ha riconfermato il principio per cui i compensi derivanti dall'attività di sindaco o amministratore non sono soggetti a Irap, ma ha anche stabilito che per poter usufruire della non assoggettabilità al tributo il contribuente deve fornire la prova dell’inesistenza di un'attività autonomamente organizzata. Corte di Cassazione, ordinanza n. 15803 del 19.07.2011
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Irap. Commercialista sindaco (133 kB)
Irap. Commercialista sindaco - Speciale Dichiarazioni N. 156-2011
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