Il lavoratore subordinato può svolgere la prestazione all’estero a vario titolo. Valutare la residenza fiscale della persona fisica di nazionalità italiana che svolge attività lavorativa all’estero e quella del soggetto estero che svolge attività lavorativa in Italia è di fondamentale importanza per stabilire i criteri di tassazione dei loro redditi.
Una volta stabilità l’imponibilità in Italia del reddito da lavoro subordinato prestato in un Paese estero, è necessario di individuare le modalità di calcolo dell’imponibile. Le regole da seguire sono identiche a quelle previste per i redditi di lavoro subordinato prestato in Italia e sono dettate dall’art. 51, co. 1-8,D.P.R. 917/1986.
L'art. 51, co.8-bis, D.P.R. 917/1986 prevede, in sintesi, una norma “agevolativa” che consente, al verificarsi di determinate condizioni, di tassare in luogo del reddito di lavoro subordinato effettivamente percepito le c.d. "retribuzioni convenzionali", generalmente, inferiori al reddito effettivamente percepito.
In tutti i casi in cui troverà applicazione la potestà impositiva concorrente dello Stato di residenza del contribuente italiano e lo Stato di produzione del reddito, si realizzerà una doppia imposizione, che viene risolta generalmente con la concessione di un credito per le imposte estere da parte dell’Italia.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Lavoro estero. Modalità dichiarative (184 kB)
Lavoro estero. Modalità dichiarative - Speciale dichiarazioni n. 35 - 2016
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata