20 maggio 2015

Nuove opzioni IRAP. Casi particolari

Speciale Dichiarazioni N. 45-2015

L’articolo 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997, al comma 2, dispone che le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole previste per i soggetti IRES (ovvero secondo i valori di bilancio).
Dal periodo d’imposta 2015, l’opzione o la revoca per la determinazione dell’IRAP secondo il metodo “da bilancio” va comunicata nella dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare/revocare l’opzione e non più, pertanto, entro il 1° marzo dell’anno di riferimento mediante l’apposito modello approvato con Provvedimento del 31 marzo 2008.
Tuttavia, vi sono alcune casistiche particolari, trattate dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 60/2008, per le quali le nuove modalità di opzione per la determinazione dell’IRAP con metodo da bilancio comportano alcune problematiche operative. Trattasi in particolare di:
- società di persone o impresa individuale neo- costituita;
- società di capitali trasformata in società di persone;
- società di persone trasformata in società di capitali.
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