21 luglio 2014

Regime sanzionatorio e ravvedimento

Speciale Dichiarazioni N. 66-2014

Coloro che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, quando corrispondono redditi soggetti a ritenuta sono obbligati a trattenerla al momento del pagamento e versarla all’Erario. Il mancato, tardivo, o incompleto adempimento può comportare per i sostituti d’imposta il sostenimento di sanzioni amministrative e penali. Le sanzioni amministrative si applicano per l’omessa presentazione della dichiarazione, la tardiva presentazione della dichiarazione, la trasmissione telematica della dichiarazione oltre i termini, la dichiarazione infedele, la mancata indicazione dei percipienti, la mancata sottoscrizione della dichiarazione, l’utilizzo di modelli non conformi, la mancata indicazione di dati, la mancata esibizione della documentazione all’Amministrazione Finanziaria, l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, la mancata effettuazione delle ritenute al percipiente, le inesattezze sui modelli F24. Le sanzioni penali invece si applicano nel caso di omessa dichiarazione al fine di evadere le imposte (imposta evasa superiore ad euro 30.000), nel caso di dichiarazione fraudolenta e nel caso di dichiarazione infedele se si verificano contestualmente evasione di ciascuna imposta per euro 50.000 e sottrazione di elementi sottratti ad imposizione per un valore superiore al 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiori a € 2.000.000,00.
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