Con la Circolare n. 56 del 23 dicembre 2009, l’Agenzia delle Entrate, ha previsto la possibilità per società ed associazioni professionali di utilizzare in compensazione dei propri debiti tributari e contributivi le ritenute d’acconto subìte dalle stesse, qualora eccedenti le imposte dovute dai soci/associati.
Per poter operare il ritrasferimento delle ritenute residue è però necessario il consenso scritto del socio o associato.
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Ritrasferimento ritenute (127 kB)
Ritrasferimento ritenute - Speciale Dichiarazioni N. 29-2014
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