2 maggio 2014

Società di comodo. Le penalizzazioni

Speciale Dichiarazioni N. 11-2014

Nel caso in cui la società non superi il test di operatività e/o delle perdite sistematiche, non possa beneficiare di cause di esclusione o di disapplicazione e non abbia avuto accoglimento l’istanza di interpello disapplicativo, incorrerà nelle pesanti penalizzazione previste dalla disciplina in tema di società di comodo.
Più precisamente:
1. ai fini delle imposte sul reddito (Ires e Irpef), sarà necessario dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto. Ai fini Ires è stata inoltre prevista una maggiorazione nell’aliquota pari al 10,5%;
2. ai fini Irap, sarà necessario dichiarare un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo presunto;
3. ai fini Iva, sarà impossibile chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione, o cedere l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione. Il contribuente potrà pertanto solo riportare in avanti il credito per la compensazione verticale Iva da Iva. Tuttavia, se il soggetto dovesse risultare non operativo per tre
anni consecutivi, al termine del triennio verrebbe meno anche la possibilità di effettuare la compensazione verticale.
Per sbloccare i contenuti, Abbonati ora o acquistali singolarmente.
  • Società di comodo. Le penalizzazioni (511 kB)
Società di comodo. Le penalizzazioni - Speciale Dichiarazioni N. 11-2014
€ 5,00

(prezzi IVA esclusa)

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy