Nel caso in cui la società non superi il test di operatività e/o delle perdite sistematiche, non possa beneficiare di cause di esclusione o di disapplicazione e non abbia avuto accoglimento l’istanza di interpello disapplicativo, incorrerà nelle pesanti penalizzazione previste dalla disciplina in tema di società di comodo.
Più precisamente:
1. ai fini delle imposte sul reddito (Ires e Irpef), sarà necessario dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto. Ai fini Ires è stata inoltre prevista una maggiorazione nell’aliquota pari al 10,5%;
2. ai fini Irap, sarà necessario dichiarare un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo presunto;
3. ai fini Iva, sarà impossibile chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione, o cedere l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione. Il contribuente potrà pertanto solo riportare in avanti il credito per la compensazione verticale Iva da Iva. Tuttavia, se il soggetto dovesse risultare non operativo per tre
anni consecutivi, al termine del triennio verrebbe meno anche la possibilità di effettuare la compensazione verticale.
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Società di comodo. Le penalizzazioni (511 kB)
Società di comodo. Le penalizzazioni - Speciale Dichiarazioni N. 11-2014
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