20 giugno 2011

Sottoscrizione Unico SC

Speciale Dichiarazioni N. 112-2011

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente che fa la dichiarazione, dall’amministratore di fatto o dal rappresentante negoziale, in mancanza del rappresentante legale oppure da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia nel caso di soggetti con sede legale e/o amministrativa all’estero. In riferimento alla sottoscrizione da parte dell’organo di controllo è stato definitivamente chiarito dall’'Agenzia delle Entrate che l'obbligo di sottoscrivere le dichiarazioni dei redditi ed IRAP spetta all'organo di revisione legale che, in relazione al medesimo anno di imposta, ha sottoscritto la relazione di revisione, anche se non è più in carica al momento di presentazione delle dichiarazioni.
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Sottoscrizione Unico SC - Speciale Dichiarazioni N. 112-2011
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