15 luglio 2014

Spese mezzi di trasporto

Speciale Dichiarazione N. 59-2014

Con la Legge di Stabilità 2013 è stato modificato l’art. 164, comma 1, del TUIR prevedendo che dal 2013 i costi relativi all’acquisto/utilizzo dei veicoli a motore sono deducibili nella misura del 20% (anziché 40% fino al 2012) per la generalità delle imprese e lavoratori autonomi. La deducibilità per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti è pari al 70% (anziché 90% fino al 2012) come previsto dalla Riforma del Lavoro (Legge 92/2012).
Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione dovrà assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle nuove norme in esame (queste ultime hanno di conseguenza efficacia anche sulla determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione).
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