14 maggio 2015

Start-up innovative. Detrazione investimenti

Speciale Dichiarazioni N. 41-2015

Con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 202, n. 221 sono stati
introdotti alcuni incentivi per i soggetti che provvedono ad investire in start-up innovative.
In particolare per i soggetti che provvedono ad investire direttamente o per il tramite di organismi di
investimento è prevista la possibilità di usufruire di una detrazione di imposta pari al 19% o al 25% a
seconda che l’investimento sia effettuato in start-up innovative ovvero in start-up a vocazione sociale o in
ambito energetico.
L’incentivo contempla un investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta di non più di
500.000 euro. Esso deve essere mantenuto per almeno due anni.
L’eventuale cessione, anche se parziale, dell’investimento prima del cessato biennio causa la decadenza
del beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto maggiorato degli interessi
legali. L’importo non detraibile in tutto o in parte nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato
in detrazione dell’Irpef dei periodi successivi, ma non oltre il terzo.
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Start-up innovative. Detrazione investimenti - Speciale Dichiarazioni N. 41-2015
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