26 maggio 2014

Unico 2014. Deduzione Irap da Ires

Speciale Dichiarazioni N. 19-2014

L’art. 2 co.1 del Decreto Legge 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ha modificato le modalità applicative della deduzione dell'IRAP dalle imposte sui redditi (introdotta dall'art. 6 del DL 85/2008) con l’effetto che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, sono deducibili
dall'IRPEF/IRES:
– la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge ( deduzione analitica);
– un'ulteriore quota pari al 10% dell'IRAP corrisposta nel periodo d'imposta, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ( deduzione forfettaria).
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